Art. 2

In vigore dal 18 set 1959
L'aumento ha decorrenza dal 1 luglio 1958 e si applica anche alle pensioni in corso di godimento a tale data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1959 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 73. - VILLA
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Art. 2 Aumento della percentuale della retribuzione su cui e calcolata la pensione dei dirigenti di aziende industriali. — Testo vigente | Portale Normativo