Art. 2
In vigore dal 18 set 1959
L'aumento ha decorrenza dal 1 luglio 1958 e si applica anche alle pensioni in corso di godimento a tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - ZACCAGNINI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 73. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-30;686#art-2