Art. 1

In vigore dal 18 set 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art: 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 967; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L'aliquota della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo sulla quale si effettua il computo dell'ammontare annuo delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti, ai sensi degli articoli 10, 12 delle norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è elevata dal 68% all'80%.
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