Art. 3
In vigore dal 8 set 1959
Il presente decreto ha effetto dal trentesimo giorno successivo a, quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI
Visto il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 49.- VELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-30;652#art-3