Art. 1
In vigore dal 8 set 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, concernente l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Visto il regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, concernente modificazioni alle leggi riguardanti le ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti,
Decreta:
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Sono trasferite dal Compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino a quello di Milano le linee RhoTrecate e Corsico-Mortara, con esclusione delle stazioni di Trecate e Mortara.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-30;652#art-1