Art. 1

In vigore dal 8 set 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, concernente l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private; Visto il regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, concernente modificazioni alle leggi riguardanti le ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, Decreta: . Sono trasferite dal Compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino a quello di Milano le linee RhoTrecate e Corsico-Mortara, con esclusione delle stazioni di Trecate e Mortara.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-30;652#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo