Art. 2

In vigore dal 16 ott 1959
L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente , è posto a carico degli Istituti, Fondi e Gestioni di cui all'art. 5, comma secondo, lettere a) e b), della legge 1 agosto 1955, n. 692, secondo il riparto che segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- A carico delle Gestioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a carico delle Imprese, Fondi, Casse, Gestioni, ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme previdenziali sostitutive o per i quali l'esonero medesimo non sia stato ancora deciso, nonché delle Gestioni delle altre forme previdenziali sostitutive non comprese fra quelle indicate nel precedente n. 1), l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati e ai titolari di rendite, indicati all', comma primo, n. 3, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è stabilito: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-16;820#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1955, 1956 e 1957, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692. — Testo vigente | Portale Normativo