Art. 1

In vigore dal 16 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5, comma primo e secondo, lettere a), b) e d) della legge 4 agosto 1955, n. 692; Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dello Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali è demandata, per effetto dell' della legge 4 agosto 1955, n. 692, la corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati, 6 determinato per gli aiuti 1955, 1956 e 1957, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della legge stessa, nelle seguenti misure. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-16;820#art-1

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