Art. 2

In vigore dal 6 ago 1959
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 giugno 1959 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 120. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-16;495#art-2

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Art. 2 Richiamo alle armi della forza in congedo appartenente alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M. per speciali esigenze e per istruzioni. — Testo vigente | Portale Normativo