Art. 1
In vigore dal 6 ago 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;
Su proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzioni nel corso dell'esercizio 1959-1960, contingenti per complessivi n. 700 sottufficiali e n. 7000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-16;495#art-1