Testo Unico circolazione stradale›Titolo VIII
Art. 122
AbrogatoTrasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori
In vigore dal 1 gen 1993
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393#art-tuc-122