Art. 122 · Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori
Testo Unico circolazione stradaleTitolo VIII

Art. 122

Abrogato139 / 159

Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori

In vigore dal 1 gen 1993
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393#art-tuc-122