Art. 2

In vigore dal 18 nov 1959
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo indicato nell'articolo precedente viene fatto fronte con le normali dotazioni del bilancio dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 maggio 1959 GRONCHI SEGNI - PELLA - TAVIANI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 121. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-05-08;911#art-2

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Art. 2 Esecuzione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956. — Testo vigente | Portale Normativo