Art. 1

In vigore dal 18 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale tra la Repubblica, italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-05-08;911#art-1

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