Art. 1
In vigore dal 18 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale tra la Repubblica, italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-05-08;911#art-1