Art. 3

In vigore dal 9 lug 1959
La medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-43 e la medaglia commemorativa della guerra di liberazione sono portate dal personale militare, militarizzato, assimilato e civile che abbia ottenuto od ottenga l'autorizzazione a fregiarsi del corrispondente distintivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1959 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 36. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-05-06;399#art-3

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