Art. 2
In vigore dal 9 lug 1959
Le medaglie si portano al lato sinistro del petto appese ad un nastro di seta che, in relazione al periodo bellico cui si riferiscono le medaglie medesime, recherà gli stessi colori ed avrà le stesse caratteristiche dei nastrini del corrispondente distintivo.
Sul nastro delle medaglie e sui nastrini dei distintivi sono applicate, rispettivamente, fascette e stellette metalliche in numero eguale agli anni di campagna riconosciuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-05-06;399#art-2