Art. 80

In vigore dal 1 gen 1960
Le installazioni devono essere eseguite in modo da consentire la degassazione e la correzione del fango senza interrompere la circolazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-80

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Art. 80 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo