Art. 78

In vigore dal 1 gen 1960
Le vasche di circolazione del fango devono essere direttamente accessibili sia dal piazzale sia dal piano di sonda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-78

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 78 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo