Art. 358

In vigore dal 1 gen 1960
Gli impianti elettrici in sotteraneo, indipendentemente dalla durata, anche se destinati a cantieri di avanzamento o di coltivazione, devono rispondere ai requisiti di sicurezza di cui al presente titolo o, quando ne sia il caso, alle maggiori cautele previste in altri titoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-358

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Art. 358 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo