Titolo IX

Art. 356

In vigore dal 1 gen 1960
Ai lavori a giorno delle miniere e delle cave sono estese le norme di cui al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, in materia di impianti, macchine ed apparecchi elettrici. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche ai lavori in sotterraneo, in quanto siano compatibili con quelle del presente titolo.
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Art. 356 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo