Art. 1

In vigore dal 27 giu 1959
N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione: della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Genova con atto 20 maggio 1957, n. 35493, di due immobili siti in detto capoluogo. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato atta Corte dei conti, addì 8 giugno 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 3. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-02;348#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo