Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 giu 1959
N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione: della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Genova con atto 20 maggio 1957, n. 35493, di due immobili siti in detto capoluogo. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato atta Corte dei conti, addì 8 giugno 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 3. - VILLA
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