Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private›Titolo V
Art. 44
AbrogatoEnti per il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni collettive o di contratti di capitalizzazione.
In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-44