Art. 44 · Enti per il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni collettive o di contratti di capitalizzazione.
Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni privateTitolo V

Art. 44

Abrogato63 / 124

Enti per il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni collettive o di contratti di capitalizzazione.

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-44