Art. 4
In vigore dal 11 apr 1959
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958
GRONCHI
MORO -ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-23;1287#art-4