Art. 1
In vigore dal 11 apr 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante miglioramenti economici e di carriera a favore degli assistenti universitari;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione in data 28 aprile 1958 e Patto aggiuntivo alla medesima in data 25 ottobre 1958 stipulati in Firenze tra l'Università degli studi e Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica dell'Università di Firenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-23;1287#art-1