Art. 4
In vigore dal 25 gen 1959
I versamenti previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958
GRONCHI
MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 4. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-23;1151#art-4