Art. 1

In vigore dal 25 gen 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, n. 136; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 19 aprile 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-23;1151#art-1

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