Art. 2
In vigore dal 25 gen 1959
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di assicurazioni sociali in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Roma, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-22;1150#art-2