Art. 1
In vigore dal 25 gen 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva, l'annessa convenzione stipulata in Roma il 25 ottobre 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali della Università di Roma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-22;1150#art-1