Art. 5

In vigore dal 12 feb 1959
Le disposizioni emanate a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, che siano contrastanti o incompatibili con le disposizioni del presente decreto, sono abrogate. Gli strumenti per pesare, gli apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi, le misure di capacità, che non abbiano i requisiti di cui ai precedenti , ma che siano stati costruiti secondo le norme anteriormente vigenti, saranno ancora ammessi alla verificazione purchè presentati entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto. Gli strumenti per pesare, gli apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi e le misure di capacità che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano muniti dei bolli di verificazione prima e quelli di cui al comma precedente, continueranno ad essere ammessi, fino ad esaurimento, alle verificazioni periodiche successive. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 novembre 1958 GRONCHI FANFANI - BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 41. - RELLEVA
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