Art. 4
In vigore dal 12 feb 1959
All'art. 64 del più volte citato regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, è sostituito il seguente:
Art. 64. - Per la sensibilità degli strumenti per pesare sono stabilite le norme appresso indicate:
A) Bilance semplici e composte a bracci uguali:
a) le bilance semplici a bracci uguali, di qualsiasi portata, aventi le caratteristiche di cui all'art. 66, dovranno dare uno spostamento effettivo dell'indice di almeno 2 mm con l'aggiunta, su di uno dei piatti, di un peso pari ad 1/50.000 del carico massimo.
Esse saranno contrassegnate con l'iscrizione della sigla 64/a, da apporre accanto alla marca di fabbrica;
b) le bilance semplici a bracci uguali, di portata non superiore a 50 grammi, dovranno dare lo stesso spostamento, con l'aggiunta, su di uno dei piatti, di un peso pari ad 1/5000 del carico massimo;
c) le bilance semplici a bracci uguali, di portata superiore a 50 grammi, dovranno dare uno spostamento effettivo di almeno 5 millimetri, con l'aggiunta, su di uno dei piatti, dei seguenti pesi: per portate da oltre 50 gr. a 5 kg.... 1/2000 del carico massimo per portate da oltre 5 a 10 kg........ 2,5 grammi
per portate maggiori di 10 kg......... 1/4000 del carico massimo
d) le bilance composte a sospensione inferiore e a bracci uguali, dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice con l'aggiunta di pesi doppi di quelli indicati per le bilance semplici a bracci uguali, di corrispondente portata;
B) Bilance semplici, composte e a piattaforma, a bracci disuguali - Stadere:
e) le bilance semplici e composte a bracci disuguali e le stadere semplici e composte, dovranno dare uno spostamento effettivo di almeno 5 millimetri, con l'aggiunta o la sottrazione dei seguenti pesi:
per portate fino a 5 kg.................... 1/250 del carico massimo per portate da oltre 5 fino a 10 kg........ 20 grammi
per portate da oltre 10 fino a 100 kg...... 1/500 del carico massimo per portate da oltre 100 fino a 200 kg..... 200 grammi
per portate da oltre 200 fino a 1000 kg.... 1/1000 del carico massimo per portate da oltre 1000 fino a 2000 kg... 1000 grammi
per portate maggiori di 2000 kg............ 1/2000 del carico massimo
f) le bilance e stadere a piattaforma, portatili e fisse, dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice con l'aggiunta o la sottrazione dei seguenti pesi:
per portate fino a 100 kg.................. 1/500 del carico massimo per portate da oltre 100 fino a 200 kg..... 200 grammi
per portate da oltre 200 fino a 1000 kg.... 1/1000 del carico massimo per portate da oltre 1000 fino a 2000 kg... 1 kg.
per portate da oltre 2000 fino a 10000 kg.. 1/2000 del carico massimo per portate da oltre 10000 fino a 20000 kg. 5 kg.
per portate maggiori di 20000 kg........... 1/4000 del carico massimo
In ogni caso, nelle stadere di qualsiasi tipo, nelle quali il peso corrispondente ad un intervallo dell'asta o dell'eventuale nonio sia diverso da quello indicato dalle tabelle precedenti, lo spostamento suddetto dovrà avvenire per l'aggiunta, o la sottrazione del minore dei due pesi;
C) Bilance automatiche e semi-automatiche.
Nelle bilance automatiche e semi-automatiche il valore della sensibilità e la tolleranza ammessa saranno definiti; per qualsiasi carico, fino al raggiungimento della portata massima dello strumento, dal valore in peso di un intervallo della scala graduata.
Il valore ponderale massimo e l'ampiezza minima dei predetti intervalli, stabiliti in relazione alla portata dello strumento, saranno quelli appresso indicati:
g) bilance automatiche e semi-automatiche da banco.
=====================================================================
| Valore | Ampiezza
| ponderale | minima
| massimo | di ciascun
| di ciascun | intervallo
| intervallo |
|-------------|------------
| |
per portate fino a 500 gr................ | 1/200 | 1 mm
|della portata|
| |
per portate da oltre 500 gr fino a 10 kg. | 5 gr | 1 "
| |
per portate da oltre 10 kg fino a 20 kg.. | 10 " | 1 "
| |
per portate di oltre 20 kg............... | 20 " | 1 "
| |
h) bilance automatiche e semi-automatiche a piattaforma portatili o fisse, e pensili:
=====================================================================
| Valore | Ampiezza
| ponderale | minima
| massimo | di ciascun
| di ciascun | intervallo
| intervallo |
|-------------|-----------
| |
per portate fino a 20 kg................. | 1/1000 | 1 mm
|della portata|
| |
per portate da oltre 20 fino a 30 kg. | 20 gr | 1 "
| |
" " " " 30 " 50 " | 50 " | 1 "
| |
" " " " 50 " 100 " | 100 " | 1,5 "
| |
" " " " 100 " 300 " | 200 " | 1,5 "
| |
" " " " 300 " 500 " | 500 " | 1,5 "
| |
" " " " 500 " 1.000 " | 1 kg | 1,5 "
| |
" " " " 1.000 " 2.500 " | 2 " | 1,5 "
| |
" " " " 2.500 " 5.000 " | 5 " | 2 "
| |
" " " " 5.000 " 10.000 " | 10 " | 2 "
| |
" " " " 10.000 " 50.000 " | 20 " | 2 "
| |
| |
| | 50 " | 3 "
per portate maggiori di....... 50.000 kg. | < oppure:
| | 20 " | 2 "
| |
| |
Il valore ponderale di ciascun intervallo dovrà, in ogni caso, corrispondere ad uno, dei pesi enumerati nella tabella B) annessa alla legge.
Nelle bilance automatiche e semi-automatiche, a piattaforma, e pensili, con quadrante circolare e lancette a giri multipli l'ampiezza minima di 1 mm sarà tollerata fino alla portata di 100 kg esclusi, purchè il valore ponderale dell'intervallo non superi i 50 grammi.
Nelle bilance per uso degli uffici postali, aventi la portata da 20 a 30 kg sarà tollerato, per ciascun intervallo, un valore ponderale massimo di 50, anziché di 20 gr.
Nei quadranti con intervalli di ampiezza variabile, l'ampiezza minima prescritta dalla tabella sarà quella dell'intervallo più stretto.
Nelle bilance semi-automatiche con indicazione del peso in più o in meno, il valore ponderale massimo di ciascun intervallo si intenderà riferito alla portata dello strumento.
Con le norme stabilite dall'art. 7 potranno essere anche ammesse bilance automatiche e semi-automatiche, da banco, a piattaforma - portatili o fisse - e pensili, destinate ad usi speciali, nelle quali il valore ponderale massimo o l'ampiezza minima di ciascun intervallo della scala graduata siano diversi da quelli stabiliti dalle tabelle g) ed h).
I predetti strumenti dovranno recare, sul quadrante od in altra parte chiaramente visibile, l'indicazione dell'uso specifico cui sono destinati;
D) Bilance automatiche e semi-automatiche a carico costante.
Bilance a nastro trasportatore:
i) le bilance automatiche e semi automatiche funzionanti a carico costante e a moto continuo, le insaccatrici, le impacchettatrici e simili, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento di ammissione, saranno ritenute sufficientemente sensibili quando si abbia un apprezzabile variazione nel valore medio di almeno cinque pesate, con l'aggiunta o la sottrazione, sul piatto dei pesi legali, di uno dei pesi appresso indicati:
per portate fino a 250 gr............. 1/50 del carico massimo per portate da oltre 250 a 1000 gr.... 5 grammi
per portate da oltre 1 kg a 20 kg..... 1/200 del carico massimo per portate da oltre 20 kg a 25 kg.... 100 grammi
per portate oltre 25 kg............... 1/250 del carico massimo
l) gli strumenti automatici e semi-automatici (bilance o stadere) destinati a pesare la merce contenuta in carrelli tarati, correnti su rotaie o funi, dovranno accusare una apprezzabile variazione nell'indicazione media, con l'aggiunta o la sottrazione di un peso pari ad 1/200 del carico pesato. L'indicazione media dovrà essere ottenuta, effettuando una serie di almeno cinque pesate, con un carico corrispondente alla portata dello strumento.
I valori di cui alle lettere i) ed l) varranno, oltre che per la valutazione della sensibilità, anche quale tolleranza;
m) le bilance automatiche destinate a pesare materie trasportate da un nastro in movimento dovranno soddisfare alle norme relative all'esattezza che saranno stabilite caso per caso dallo specifico provvedimento di ammissione, emanato ai sensi degli articoli 6 e 7.
La tolleranza sarà di 1/100 del carico pesato, in più o in meno.
I valori indicati per la sensibilità e per le tolleranze negli strumenti automatici e semi-automatici alle lettere g), h), i) ed l), nonché le tolleranze per gli, strumenti di cui alla lettera m), si applicheranno sia in sede di verificazione prima che in sede di verificazione periodica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-12;1215#art-4