Allegato›Titolo VIII
Art. 105
Precedenza
In vigore dal 29 gen 1959
I conducenti approssimandosi ad un crocevia, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Quando due conducenti stanno per impegnare un crocevia si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra.
Negli sbocchi su strada di luoghi non soggetti a pubblico passaggio è fatto obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie si ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie.
Fuori dei centri abitati si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi circola sulle strade statali. La precedenza può essere stabilita su altre strade con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Se le strade che incrociano sono entrambe a precedenza si ha l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che proviene da destra, a meno che su una delle due strade non sia fatto obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra.
Chi effettua la retromarcia o l'inversione del senso di marcia ovvero si immette nel flusso della circolazione deve dare agli altri la precedenza.
Chiunque, fuori dei centri abitati, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, non si ferma e non dà la precedenza a chi circola sulla strada è punito con l'ammenda da lire diecimila, a lire quarantamila.
La stessa pena si applica a chiunque non dà la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, quando le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, non si arresta al crocevia e non dà la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora sia soggetto a tale obbligo.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-105