AllegatoTitolo VIII

Art. 101

Pericolo o intralcio per la circolazione

In vigore dal 29 gen 1959
Gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-101

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