Art. 3
In vigore dal 22 gen 1959
Agli effetti della partecipazione ai concorsi per i posti di segretario provinciale e comunale dei ruoli nazionali, i servizi prestati presso le due province di Trento e Bolzano dai segretari provinciali sono valutabili come servizi di segretario generale del grado 5°, di cui alla tabella G allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748, purchè i predetti funzionari provinciali abbiano già fatto parte del ruolo nazionale dei segretari provinciali o comunali con il grado almeno immediatamente interiore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958
GRONCHI
FANFANI - TAMBRONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 160. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-18;1122#art-3