Art. 3

In vigore dal 22 gen 1959
Agli effetti della partecipazione ai concorsi per i posti di segretario provinciale e comunale dei ruoli nazionali, i servizi prestati presso le due province di Trento e Bolzano dai segretari provinciali sono valutabili come servizi di segretario generale del grado 5°, di cui alla tabella G allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748, purchè i predetti funzionari provinciali abbiano già fatto parte del ruolo nazionale dei segretari provinciali o comunali con il grado almeno immediatamente interiore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - TAMBRONI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 160. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-18;1122#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo