Art. 1

In vigore dal 22 gen 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11, n. 1, e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Le province di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, ai sensi dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale, l'ufficio e le attribuzioni del segretario provinciale, al fine di adeguarli alle particolari esigenze delle due Province.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-18;1122#art-1

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