Art. 2

In vigore dal 20 nov 1958
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 10. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-18;1008#art-2

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Art. 2 Nuova misura del diritto di monopolio per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi. — Testo vigente | Portale Normativo