Art. 1
In vigore dal 20 nov 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433;
Ritenuta la necessità di adeguare il diritto di monopolio dovuto per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi al prezzo speciale di vendita del sale del Monopolio destinato agli stessi usi;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
.
La lettera b) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, è sostituita nel modo seguente:
"b) per il sale minerale comune, introdotto direttamente dalla Sicilia:
1) dagli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nel primo comma dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006: L. 17 al kg.;
2) da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi: L. 2 al kg.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-18;1008#art-1