Art. 3
In vigore dal 29 gen 1959
La vendita dei materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, cui provvedono in base alle disposizioni vigenti organi militari diversi dal Ministero, è subordinata all'autorizzazione, di massima o per singola vendita, che sarà data dal Ministero stesso, indipendentemente dall'attuale classe di appartenenza dei materiali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958
GRONCHI
FANFANI - SEGNI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 5. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1167#art-3