Art. 2

In vigore dal 29 gen 1959
Il servizio che per prim o adotta un materiale (previa, per i materiali di maggiore importanza militare, l'omologazione dello Stato Maggiore), ne propone la identificazione e la classificazione all'organo di codificazione, specificandone la denominazione, le caratteristiche tecniche o funzionali, l'unità di distribuzione o di misura e il relativo valore d'inventario. L'organo di codificazione provvede a schedare ed a codificare il materiale proposto; se il materiale risulti già schedato l'organo predetto attribuisce ad esso i dati di codificazione già esistenti. Con circolare a firma del Ministro o, per delega, del direttore generale, si provvede a disporre l'immissione del materiale schedato nell'Amministrazione indicandone i dati di codificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1167#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari. — Testo vigente | Portale Normativo