Art. 2
In vigore dal 24 gen 1959
La spesa relativa alla manutenzione ed alla gestione dei musei navali indicati nel precedente articolo è stabilita nella misura massima di lire 800.000 annue per ciascuno dei musei stessi e verrà fronteggiata con i fondi iscritti al capitolo 106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 162. - RELLEVA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1143#art-2