Art. 1

In vigore dal 24 gen 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, relativo alla istituzione del museo storico-navale di Venezia; Visto il regio decreto 19 aprile 1925, n. 659, relativo alla istituzione del museo tecnico-navale di La Spezia; Vista la legge 16 giugno 1949, n. 447, concernente l'aumento del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina militare, per la manutenzione e l'amministrazione del museo storico-navale di Venezia; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Al museo storico-navale con sede a Venezia ed al museo tecnico-navale con sede a La Spezia è preposto un direttore, con funzioni di conservatore, che ha alle sue dipendenze un economo, con funzioni di consegnatario del materiale. I predetti incarichi sono conferiti a personale militare o civile della Marina militare, possibilmente delle categorie del congedo o non più in servizio, residente nella città in cui ha sede il museo. Il conferimento degli incarichi sopra indicati non dà diritto a corresponsione di assegni o emolumenti a nessun titolo nè comporta, per il personale militare, il richiamo in servizio temporaneo. Solo nei casi in cui si tratti di elementi non in servizio, possono essere corrisposti compensi, a titolo di rimborso spese, da trarre dai fondi di cui all'articolo seguente, nella misura fissa forfettaria che sarà fissata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1143#art-1

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