Art. 3
In vigore dal 15 nov 1958
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o Reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1958
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 105. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-26;963#art-3