Art. 2

In vigore dal 15 nov 1958
Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di Zona aerea territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-26;963#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare. — Testo vigente | Portale Normativo