Art. 2

In vigore dal 5 set 1958
Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Villa d'Ogna ed i ricostituiti comuni di Oltressenda Alta e di Piario, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Villa d'Ogna. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Villa d'Ogna, che sarà inquadrato negli organici dei comuni di Oltressenda Alta e di Piario, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1958 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 176. - DI PRETORO
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Art. 2 Ricostituzione dei comuni di Oltressenda Alta e di Piario, in provincia di Bergamo. — Testo vigente | Portale Normativo