Art. 1

In vigore dal 5 set 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 559, con il quale i comuni di Oltressenda Alta e di Piario furono riuniti con quello di Oltressenda Bassa ed al nuovo Comune venne attribuita la denominazione di Villa d'Ogna; Viste le istanze in data 19 aprile, 10 e 12 maggio 1953, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori dei soppressi comuni di Oltressenda Alta e di Piario, rispettivamente, ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Villa d'Ogna in data 31 ottobre 1953, numeri 35 e 36, 30 settembre 1956, n. 125, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 15 maggio 1954, n. 64, con le quali fu espresso parere in ordine alle ricostituzioni in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 marzo 1958, n. 369; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Sono ricostituiti i comuni di Oltressenda Alta e di Piario, in provincia di Bergamo, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
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