Art. 1

In vigore dal 23 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero "Maria SS.ma Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto superiore di magistero "Maria SS.ma Assunta" di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso: Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: "igiene". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 maggio 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 19. - RELLEVA
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di magistero "Maria SS.ma Assunta" di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo