Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero "Maria SS.ma Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto superiore di magistero "Maria SS.ma Assunta" di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di:
"igiene".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 19. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-20;648#art-1