Art. 2

In vigore dal 24 giu 1958
Le Commissioni indicate nell'articolo precedente, prima dell'espletamento delle prove di esame, procederanno all'attribuzione a ciascun candidato dei punteggi parziali per i singoli titoli valutabili ed alla determinazione del conseguente punteggio complessivo, tenendo conto delle seguenti categorie di detti titoli: I - Servizi prestati in ruoli della carriera direttiva, anche speciale, e del soppresso gruppo A, nonché periodi di insegnamento compiuto in qualità di professore ordinario di ruolo A o di ruolo B degli istituti di istruzione secondaria o in qualità di assistente ordinario delle Università degli studi, e periodi di durata dell'iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti. Limitatamente al titolo fatto valere dal candidato per l'ammissione al concorso, sarà detratto il minimo di otto o cinque o quattro anni, prescritto dall'art. 275, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; II - Numero, qualità e votazioni dei diplomi di laurea posseduti; III - Qualità dei servizi prestati in ruoli delle carriere direttive e di concetto e dei soppressi gruppi A e B delle Amministrazioni dello Stato, nonché di quelli prestati presso Enti pubblici con mansioni direttive e di concetto; IV - Incarichi, encomi, lavori originali elaborati per il servizio; V - Pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie. I titoli di cui alle precedenti categorie dovranno essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione ai singoli concorsi e dovranno essere documentati, a cura degli interessati, secondo le modalità che saranno di volta in volta, stabilite nei rispettivi bandi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-15;557#art-2

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Art. 2 Norme sulla disciplina dei concorsi per titoli ed esami ad ispettore superiore del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo