Art. 1
In vigore dal 24 giu 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del precitato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, previsti dall'art. 275, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono composte:
di un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a quella di consigliere, presidente;
di un impiegato del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo;
di un impiegato del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di ragioneria centrale di 2ª classe o direttore di divisione;
di due docenti universitari, di cui uno di materie economiche ed uno di ragioneria.
Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-15;557#art-1