Statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli›Titolo V›Capo I
Art. 50
In vigore dal 17 ago 1958
L'ordinamento didattico approvato con il presente statuto si applica a tutti gli studenti immatricolati a decorrere dall'anno accademico 1957-58, nonché agli studenti immatricolati precedentemente che abbiano dichiarato di optare per esso.
Questi ultimi saranno iscritti al corso corrispondente a quello da essi seguito su giudizio del Consiglio di facoltà il quale deciderà anche sui casi speciali e sulle eventuali convalide di esami.
Gli studenti immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1956-57 che non abbiano optato per il nuovo ordinamento, potranno completare il loro corso di studi, secondo le norme che lo disciplinavano precedentemente, entro tutto l'anno accademico 1961-62. Trascorso tale termine si applicheranno anche ad essi le disposizioni del presente Statuto con le modalita indicate nel precedente comma.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-50