Statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli›Titolo IV›Capo I
Art. 49
In vigore dal 17 ago 1958
Nel bilancio dell'Istituto, in relazione alle disponibilità dei mezzi finanziari e con gli eventuali contributi concessi dallo Stato, da enti e da privati, viene annualmente stanziato un fondo per la concessione di borse di studio.
Il conferimento delle borse è disciplinato da apposite norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio di facoltà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-49