Statuto dell'Istituto universitario orientale di NapoliTitolo IVCapo I

Art. 49

In vigore dal 17 ago 1958
Nel bilancio dell'Istituto, in relazione alle disponibilità dei mezzi finanziari e con gli eventuali contributi concessi dallo Stato, da enti e da privati, viene annualmente stanziato un fondo per la concessione di borse di studio. Il conferimento delle borse è disciplinato da apposite norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio di facoltà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-49

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